Spese per studi e ricerche, pubblicità e rappresentanza deducibili per il Fisco

Recenti circolari emanate da organi consultivi, sollecitati a esprimere i loro pareri in merito a diverse specifiche della normativa vigente, hanno ulteriormente precisato le modalità fiscali delle spese deducibili, di seguito riassunte.

  • Spese relative a studi e ricerche
    L’imprenditore può dedurre le spese per studi e ricerche interamente nell’esercizio in cui sono state sostenute oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per le imprese di nuova costituzione la deduzione è ammessa a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Se a seguito delle ricerche e degli studi si ottiene un bene materiale o immateriale ammortizzabile, la spesa per la ricerca non ancora dedotta dal reddito concorre a formare il costo del bene ammortizzabile.
    Casistica: tra le spese per studi e ricerche rientrano quelle per l’aggiornamento professionale dell’imprenditore e dei suoi dipendenti, finalizzate al potenziamento dell’impresa tramite le energie intellettuali (Cass. 19.4.2000 n. 5193); le spese per i prototipi di produzione costituiscono oneri pluriennali di ricerca, a condizione che tali prototipi siano non commerciabili (Comm. Trib. Centr., dec. 18.3.1994, n. 762).

  • Spese di pubblicità
    Le spese di pubblicità si inseriscono nell’ambito di un contratto in cui una parte si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o, comunque, l’attività produttiva dell’altra che a sua volta si impegna ad una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta (ris. 17.9.1998 n. 148/E). Per le spese in argomento, come per quelle di rappresentanza, è possibile presentare interpello ai sensi dell’art. 21, L. n. 413/1991 al fine della loro qualificazione. Le spese di pubblicità e propaganda sono sostenute dall’imprenditore per promuovere la vendita dei propri prodotti e servizi e sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Per le imprese di nuova costituzione la deduzione è ammessa a partire dall’esercizio cui sono conseguiti i primi ricavi.
    Casistica: rientrano tra le spese in argomento quelle di vitto, alloggio e intrattenimento sostenute dalle imprese espositrici in occasione di fiere (Cass. 8 giugno 2000, n. 7803; ris. 2 ottobre 2002, n. 316/E; parere 19 febbraio 2001, n. 1 del Comitato consultivo per le norme antielusive; contro: ris. 8.9.2000, n. 137/E, secondo la quale si tratterebbe di spese di rappresentanza); le spese di sponsorizzazione, che sono sostenute in base ad un contratto che prevede in capo ai soggetti sponsorizzati l’obbligo di diffusione del nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività (ris. 17.6.1992, n. 9/204; rientrano nel novero anche i contratti di sponsorizzazione cause related marketing: ris. 14.11.2002, n. 356/E); i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore a euro 200.000,00 corrisposti in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività sportiva nei settori giovanili, riconosciute dalle federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva (art. 90, c. 8, L. 289/2002), qualora i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e a fronte dell’erogazione sia riscontrata una specifica attività del beneficiario (circ. 22.4.2003, n. 21/E); le spese per l’organizzazione di viaggi, pranzi e convegni quando l’impresa in luogo di una rete commerciale utilizza i meeting come strumento di vendita di prodotti (parere 19.1.2005, n. 3 del Comitato consultivo per le norme antielusive).

  • Spese di rappresentanza
    Sono le spese dirette a offrire ad alcuni soggetti, direttamente o indirettamente collegati all’impresa, un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza, senza dare luogo ad aspettative immediate di incremento delle vendite (pareri Comitato consultivo l’applicazione delle disposizioni antielusive: 19.2.2001, n. 1; 3.4.2002, n. 4; 29.10.2003, n. 11; 24.2.2004, n. 1; Cass. 8.6.2000, n. 7803). Si differenziano dalle spese di pubblicità, per l’assenza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di dare o di fare a carico dei destinatari. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa; i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.
    Casistica: si considerano di rappresentanza, se inerenti all’attività di impresa (dovendo tale requisito essere provato dall’imprenditore: parere 23.7.2004, n. 19 del comitato consultivo per le norme antielusive), le spese sostenute per la locazione di un appartamento destinato ad uso di foresteria per i clienti (ris. 17.9.1998 n. 148/E); una crociera per i clienti abituali con presentazione di prodotti (parere 12.6.2000, n. 18 del comitato consultivo per le norme antielusive); organizzare incontri finalizzati a presentare prodotti (parere 3.4.2002, n. 4 del comitato consultivo per le norme antielusive). Modalità di deduzione: le spese di rappresentanza sono deducibili solo per 1/3 del loro ammontare, da ripartire in quote uguali per 5 esercizi; fanno eccezione le spese riguardanti la distribuzione gratuita di beni di valore unitario non eccedente euro 25,82, che sono integralmente deducibili nell’esercizio.
    (Fonte: Novecento Media)

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