Il contratto negli studi professionali

Il nuovo Testo Unico Contrattuale per i dipendenti degli studi professionali assume veste di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl). Particolare interesse assume il Titolo XIII, dedicato a ‘Telelavoro e/o lavoro a distanza’, che mette l’accento su come un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell’ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l’integrazione delle categorie più deboli.
Di seguito riportiamo gli articoli più significativi.

Testo Unico Contrattuale per i dipendenti degli studi professionali
Titolo XIII
Telelavoro e/o lavoro a distanza

Articolo 66
Definizione
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo – in virtù dell’adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici – risultano modificate.
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro: telelavoro mobile; hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Articolo 68
Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l’unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • volontarietà delle parti;
  • possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
  • pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;
  • definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
  • garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
  • esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa. […]

    Articolo 70
    Sistema di comunicazione
    È fatto obbligo a ciascun telelavoratore – salvo patto contrario espresso – di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

    Articolo 71
    Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
    In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

    Articolo 72
    Controlli a distanza
    Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
    Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
    Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.

    Articolo 78
    Postazioni di lavoro
    Il datore di lavoro provvede alla installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione – di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.
    La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
    Le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda.

    Articolo 80
    Misure di protezione e prevenzione
    In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni e dall’accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. […]
    In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
    I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare – alla luce del D.Lgs. 626/94 – circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

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