Dopo le numerose modifiche apportate dal D.L. 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06, la Finanziaria interviene nuovamente per introdurre la possibilità di dedurre, nell’ambito del reddito professionale, i costi di acquisizione (quote ammortamento e canoni leasing) degli immobili impiegati nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Le modifiche hanno di fatto rivoluzionato la formulazione dell’art. 54 del Tuir, introducendo delle disposizioni che per alcuni aspetti assimilano la disciplina del professionista a quella delle imprese, pur mantenendo inalterato il diverso criterio di determinazione del reddito (principio di cassa per i professionisti e principio di competenza per le imprese).
Nuove regole per l’immobile del professionista
La modifica di maggior impatto contenuta nella Finanziaria 2007 con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo è sicuramente quella relativa alla possibilità di dedurre, a partire dal periodo d’imposta 2007, i costi riferiti all’immobile strumentale del professionista (tipicamente il fabbricato classificato nella categoria catastale A/10). Con la riformulazione, la disciplina dell’immobile del professionista viene assimilata per molti aspetti a quella delle imprese e, pertanto, ad essa si potrà fare riferimento per risolvere alcuni dubbi interpretativi in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per effetto di quanto stabilito nel co. 335 della Finanziaria 2007, la nuova disciplina si applicherà inizialmente con alcune limitazioni in quanto per il triennio 2007-2009 la deducibilità viene ridotta ad un terzo. Trova inoltre applicazione, anche per i professionisti, la disposizione contenuta nei commi 7 e 7-bis del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/06, e come ulteriormente innovato dal successivo D.L. 262/06, in forza della quale non assume rilevanza (ai fini della deduzione del costo) il valore dell’area su cui insiste il fabbricato.
Altra modifica che assimila il trattamento dei professionisti a quello delle imprese riguarda le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. Esse sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d’imposta successivi.
Infine, la modifica apportata al co. 3 dell’art. 54 del Tuir equipara, con riferimento agli immobili utilizzati promiscuamente (sia quale ufficio che come abitazione) la locazione finanziaria (leasing) alla locazione semplice. Dal 2007, infatti, anche i canoni di leasing relativi all’immobile utilizzato promiscuamente potranno essere dedotti dal professionista nella misura del 50%.
Nuova disciplina delle spese di telefonia fissa e mobile
Con una modifica apportata al co. 3-bis dell’art. 54 del Tuir cambia per i professionisti, a partire dal periodo d’imposta 2007, la disciplina relativa alle spese di telefonia fissa e mobile (sia con riferimento all’acquisto quanto alle spese telefoniche vere e proprie). Mentre per le spese di telefonia fissa la modifica opera in senso peggiorativo, in quanto si passa da una deduzione totale ad una deduzione parziale nella misura dell’80%, per la telefonia mobile si realizza un miglioramento in quanto la deduzione parziale dell’50% si incrementa fino all’80%. Dal 2007, quindi, si uniforma il trattamento delle spese di telefonia le quali, sia fisse che mobili, consentono entrambe la deduzione nella misura dell’80%.
(Fonte: So.Pra.Fin Milano, gennaio 2007)
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