Come tutelare il marchio d’impresa sul mercato cinese (terza parte)

La tutela amministrativa e la tutela giudiziaria
Una volta ottenuta la privativa, il sistema cinese prevede una tutela di carattere amministrativo, accanto ad una di carattere giudiziario. La tutela di tipo amministrativo può essere domandata all’Ente statale per l’Industria ed il commercio (Saic). In questo caso, il soggetto che reclama la contraffazione del proprio marchio di impresa può attivarsi presso questa amministrazione per ottenere provvedimenti di cessazione dell’uso del marchio contraffatto, di distruzione delle merci recanti il marchio contraffatto e di irrogazione di una sanzione pecuniaria. Non è prevista la possibilità di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Il procedimento, che prevede una fase istruttoria di raccolta dei documenti ed una eventuale di audizione delle parti, è molto più rapido di quello giudiziale (in media dura dai 3 ai 6 mesi) ed è anche meno costoso. Può essere utile per stroncare sul nascere un episodio contraffattivo. La decisione del Saic può essere appellata per la via giudiziale.

Per quanto riguarda la tutela di carattere giudiziario occorre innanzitutto sottolineare che la giurisdizione relativa ai diritti di proprietà industriale è amministrata da sezioni specializzate con sede nei distretti di Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Quingdao, Dalian, Yantai, Wenzhou, Fushan, Shenzen, Zhuhai, Shantou e Xiamen. Il Tribunale di Shanghai è quello al quale si riconosce la maggiore esperienza in tema di marchi e di concorrenza sleale. La competenza territoriale, analogamente a quanto accade nel nostro ordinamento processuale, può essere determinata sulla base di una pluralità di criteri tra loro concorrenti (in particolare può rilevare il luogo di svolgimento dell’attività contraffattoria).

I provvedimenti ottenibili in via cautelare, d’urgenza, sono l’inibitoria ed il sequestro. La richiesta di tali provvedimenti deve essere accompagnata dal versamento di una cauzione con funzione di garanzia che può variare tra il 50% ed il 100% del valore delle merci di cui si richiede che venga cessata la produzione (inibitoria) ovvero di cui si richiede il sequestro.

I presupposti per ottenere un provvedimento di urgenza non sono dissimili da quelli previsti nell’ordinamento italiano, ossia: il pericolo che il protrarsi del giudizio ordinario provochi un danno grave ed irreparabile a carico del soggetto che patisce la contraffazione, e un indizio di fondatezza delle ragioni avanzate da chi richiede il provvedimento.

La casistica mostra una certa riluttanza nella concessione di provvedimenti di urgenza. La durata complessiva di tali procedimenti è, solitamente, non superiore ad uno o due mesi. La durata di un processo ordinario varia, invece, dai 6 ai 12 mesi tra primo e secondo grado (appello). Tuttavia, la presenza di soggetti stranieri e la difficoltà del caso possono notevolmente dilatare questa tempistica. Ne è un esempio il caso conclusosi di recente, durato alcuni anni, e che ha visto protagonista la nota multinazionale americana della ristorazione “Starbucks”, impegnata proprio in un caso di riassegnazione di nome a dominio.cn.

Gli strumenti di tutela previsti dalla legislazione nazionale del gigante asiatico sono stati allineati a quelli dei maggiori Paesi occidentali. In questo contesto generale non mancano i tentativi di rafforzare le intese commerciali con i singoli stati, all’interno dei quali la protezione della proprietà intellettuale ha spesso un ruolo decisivo. A testimonianza di questa crescente attenzione ricordiamo che l’8 giugno 2004 il governo italiano e quello cinese hanno siglato un accordo “Per la tutela dei marchi e dei brevetti”. In attesa di verificare l’utilità pratica di queste intese, è bene salvaguardarsi con un utilizzo consapevole e mirato di tutti gli strumenti normativi già disponibili. (3.fine)
(Fonte: Newsmercati.com)


Come tutelare il marchio d’impresa sul mercato cinese (prima parte)


Come tutelare il marchio d’impresa sul mercato cinese (seconda parte)


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