Anche gli apparecchi di illuminazione agevolabili con il Bonus Mobili

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 29/2013 con la quale ha fornito spiegazioni per la corretta applicazione del decreto legge n. 63 sulla detrazione del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ destinati a case oggetto di ristrutturazione.

Tra le novità più importanti presenti nella circolare, al paragrafo 3.4 relativo ai “beni agevolabili”, si precisa che la detrazione riguarda le spese sostenute per l’acquisto di MOBILI; rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Tra i “mobili” agevolabili sono annoverati anche gli apparecchi di illuminazione nuovi che, come gli altri mobili, devono costituire un “necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se questi beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi indicati al paragrafo 3.2 della Circolare 29/2013.

Il Bonus mobili 2013 è valido per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di mobili nuovi (non vale per l’usato) e grandi elettrodomestici (sempre nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni, per quanto riguarda le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

L’agenzia ha precisato, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate al para 3.6 della Circolare 29/2013.

Scarica la circolare n. 29/2013 circolare.pdf”

Per saperne di più www.officebit.com/notizia-federmobili-ulteriori-chiarimenti-sul-bonus-mobili.htm

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