Come tutelare il marchio d’impresa sul mercato cinese (prima parte)

Una efficiente protezione del patrimonio di proprietà intellettuale dell’azienda straniera che investe in Cina è un passaggio indispensabile per realizzare una strategia industriale o commerciale efficace e sicura. Inoltre la privativa industriale, in un mercato di tali dimensioni, può portare importanti benefici in termini di accordi di licenza.

Secondo recenti stime ufficiali, nel corso del 2005 nella Repubblica Popolare Cinese sono state depositate un milione di nuove domande (+30% rispetto all’anno precedente): 476.000 i brevetti per invenzione e i modelli di utilità e design; oltre 500.000 i nuovi marchi d’impresa. Aumentano anche, in maniera importante, i depositi di società cinesi all’estero. Sono sempre più numerose infatti le aziende locali, competitive anche su prodotti di qualità medio-alta, che assumono un ruolo attivo nei confronti dei competitori stranieri.

Tutelare i propri marchi e brevetti in Cina diventa quindi fondamentale, non solo per reagire ad eventuali contraffazioni, ma anche per difendersi, con lo strumento della privativa brevettuale, da contestazioni che possono avere conseguenze importanti sulla produzione. Proprio in relazione al marchio di impresa, a fronte di azioni giudiziarie intentate da produttori cinesi che reclamavano la contraffazione di propri marchi, importanti aziende multinazionali del settore abbigliamento e calzature sportive hanno avuto la peggio.

Principali strumenti di protezione
Il testo fondamentale che la normativa cinese predispone con specifico riferimento al marchio di impresa è rappresentato dalla legge marchi del 2001, modificata da ultimo nel 2003. Rilevano anche diversi regolamenti correlati, oltre alle norme generali del codice civile ed alla legge penale.

L’unico sistema di protezione riconosciuto è quello che scaturisce dal titolo, ovverosia dal deposito della domanda di marchio e dalla successiva registrazione. A differenza del nostro ordinamento, e di quello comunitario, la legge cinese non conosce l’istituto del cosiddetto marchio di fatto. Unica eccezione è costituita dal riconoscimento dei marchi rinomati che ricevono protezione anche in assenza di registrazione: dal 2001 al 2005 sono stati 21 i marchi giudicati rinomati e, tra questi, ricordiamo “Ferrari”, “Dupont”, “Ikea”, “Jaguar”, “McDonald’s”, “Disney”, “F1 Formula 1”, “Montagut”, “Cartier” e “Tissot”. La notorietà/rinomanza di un marchio può essere sancita, anche su istanza di parte, dall’Ente Statale per l’Industria ed il commercio (Saic) dal quale dipende lo stesso Ufficio Marchi.

Le alternative possibili per garantirsi adeguata protezione sono dunque due:

  • deposito direttamente in Cina di un marchio nazionale con validità soltanto sul territorio cinese. In questo caso si depositerà la domanda presso l’Ufficio Marchi cinese, per il tramite dei cosiddetti trademark attorneys a ciò abilitati. L’istruttoria complessiva della pratica, dal deposito sino alla vera e propria registrazione, non richiede di solito più di 18 mesi;
  • estensione del marchio internazionale alla protezione anche sul territorio cinese. A questo proposito è bene ricordare che la Repubblica Popolare Cinese ha aderito all’accordo e al Protocollo di Madrid. Per questa ragione al fine di ottenere l’estensione internazionale anche al territorio della Cina è sufficiente aver depositato una domanda di marchio nazionale (per esempio in Italia), senza dover attendere che intervenga la registrazione del marchio medesimo (che, come noto, richiede tempi anche piuttosto lunghi). (1.continua)
    (Fonte: Newsmercati.com)

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