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Linea guida per l'uso corretto delle postazioni VDT (videoterminale)

Il 18.10.2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che elenca le istruzioni per l'uso corretto della postazione videoterminalista.
Tale decreto prevede una sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi ed ammenda da 3 a 8 milioni) per chi non si attiene alle prescrizioni contenute (le quali sono già contenute per la quasi totalità nel DLgs 626/1994).
Tra le prescrizioni si segnalano:

  • L'obbligo di informare e istruire i dipendenti sull'uso corretto delle postazioni informatiche, sui possibili danni e sulla prevenzione;
  • Lo schermo del VDT deve distare da 50 a 70 cm dagli occhi dell'operatore
  • Il piano di lavoro deve essere posto ad una altezza tra 70 e 80 cm da terra, essere di colore chiaro e soprattutto non riflettente;
  • L'orientamento dei VDT in modo da evitare riflessi sul video e abbagliamenti di altro tipo
  • Lo schermo deve essere posto in modo che la sua parte superiore sia più basso dell'orizzonte visivo (linea orizzontale degli occhi).
  • Il mouse deve essere adoperato senza irrigidire polso e dita.
  • La sedia va scelta di tipo girevole, anislittamento e antirovesciamento, con schienale e sedile regolabile, permeabile al vapore (ossia che non faccia sudare).
  • Le stampanti presenti nella stanza devono essere di tipo silenzioso, altrimenti si procede alla loro segregazione e in sonorizzazione.
  • Sorveglianza sanitaria (articolo 55 DLgs 626/94): i soli lavoratori videoterminalisti prima di essere addetti all'uso di attrezzature munite di VDT, sono sottoposti ad una visita medica e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Si sottolinea la differenza tra i videoterminalisti e gli utilizzatori di videoterminale.

Il DM 02.10.2000 è in vigore dal 02.11.2000.

Utilizzatori di VDT

Mercoledì 29 ottobre u.s., il Senato ha approvato il disegno di legge n. 4783, la cosiddetta "Legge Comunitaria 2000", che delega il Governo a recepire numerose direttive comunitarie.
L'art. 21 introduce significative modifiche al Titolo VI del decreto 626/94 relativo ai videoterminali e, in pratica, recepisce le richieste presentate dall'Associazione Ambiente e Lavoro e già oggetto di una identica proposta di legge presentata dal Sen. Carlo Smuraglia.
La modifica più importante riguarda la definizione di "lavoratore", che diventa: "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54".
Altre modifiche riguardano: le visite di controllo, la loro periodicità e l'adeguamento dei posti di lavoro.
Il disegno di legge torna alla Camera, ove si prevede un iter abbreviato.
Di seguito viene presentato Il testo delle modifiche approvate dal Senato.


Testo delle modifiche apportate dal senato (DDL 4783)

TESTO DEL DDL n. 4783 del SENATO DELLA REPUBBLICA - XIII Legislatura
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000

Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".