Linea guida per l'uso corretto delle postazioni VDT (videoterminale)
Il 18.10.2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
il decreto che elenca le istruzioni per l'uso corretto della postazione
videoterminalista.
Tale decreto prevede una sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi
ed ammenda da 3 a 8 milioni) per chi non si attiene alle prescrizioni
contenute (le quali sono già contenute per la quasi totalità
nel DLgs 626/1994).
Tra le prescrizioni si segnalano:
Il DM 02.10.2000 è in vigore dal 02.11.2000.
Mercoledì 29 ottobre u.s., il Senato
ha approvato il disegno di legge n. 4783, la cosiddetta "Legge
Comunitaria 2000", che delega il Governo a recepire numerose
direttive comunitarie.
L'art. 21 introduce significative modifiche al Titolo VI del decreto
626/94 relativo ai videoterminali e, in pratica, recepisce le
richieste presentate dall'Associazione Ambiente e Lavoro e già
oggetto di una identica proposta di legge presentata dal Sen.
Carlo Smuraglia.
La modifica più importante riguarda la definizione di "lavoratore",
che diventa: "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art.
54".
Altre modifiche riguardano: le visite di controllo, la loro periodicità
e l'adeguamento dei posti di lavoro.
Il disegno di legge torna alla Camera, ove si prevede un iter
abbreviato.
Di seguito viene presentato Il testo delle modifiche approvate
dal Senato.
Testo delle modifiche apportate dal senato (DDL 4783)
TESTO DEL DDL n. 4783 del SENATO DELLA REPUBBLICA - XIII Legislatura
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000
Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo
54";
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,
ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità
di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti
salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori
classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale
negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessità";
c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro
dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono
essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".